Superbonus 110% : cosa c’è da sapere? In questo articolo faremo un po’ di chiarezza
Il superbonus 110, introdotto nel luglio 2020, è un sostegno ai fini fiscali definito dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (in seguito, Legge n. 77/2020). Con una detrazione del 110% sulle spese, il superbonus 110 incentiva i beneficiari a sostenere lavori di edilizia atti a migliorare la classe energetica di immobili già esistenti (ecobonus), al consolidamento statico (che si riferisce ad ogni azione relativa alla sicurezza degli edifici), oppure a lavori che servono per ridurre il rischio sismico di essi (sismabonus).
Le opere di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, rientrano come interventi agevolati.
Tutti i costi di progettazione, smaltimento, onorari e perizie, possono essere detratti.
Il superbonus 110% è applicabile a non più di due immobili di proprietà.
Per chi non volesse servirsi del credito di imposta a fine anno, può avvalersi o dello sconto in fattura oppure della cessione del credito ad una terza parte. Quest’ultima avvierà in seguito un piano di rimborso pari alla quota equivalente alla detrazione fiscale.
Ribasso
Per tutti i lavori iniziati a partire dal 1 gennaio 2023, la percentuale di detrazione cambia dal 110% al 90%. Questo significa che chiunque abbia scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura, il restante 10% dei costi rimane a carico di chi intraprende i lavori di ristrutturazione (rimangono in vigore le riduzioni previste al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.). La detrazione, valida fino al 31 dicembre 2023, è concessa soltanto in due casi:
- l’edificio in questione soggetto ai lavori di edilizia è assegnato come abitazione principale del contribuente;
- il reddito del contribuente calcolato con il piano del quoziente familiare, non deve superare i 15.000 euro;
La proroga
Il 25 novembre 2022 ha avuto fine il termine per la consegna della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. La Cila è un documento amministrativo che bisogna compilare prima dell’inizio degli interventi di ristrutturazione. Si sta lavorando per poter prorogare la scadenza al 31 dicembre 2022, in quanto l’impossibilità del rispetto della scadenza di tale data potrebbe generare problematiche.
Nuove scadenze
Le date relative alle scadenze del superbonus 110:
- 30 settembre 2022: il 30% dei lavori deve essere effettuata entro tale data;
- 31 dicembre 2022: ultimo giorno per effettuare lavori;
- 31 dicembre 2023: ne fanno parte le abitazioni degli Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) ed enti simili, se entro il 30 giugno 2023 sono stati effettuati almeno il 60% dei lavori;
- 31 dicembre 2023 scadenza per i condomini ed edifici plurifamiliari con unica proprietà e un numero di unità immobiliari da due a quattro.
Le abitazioni appartenenti ai comuni colpiti da eventi sismici dal 2009, potranno usufruire del superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per tutti gli altri la percentuale scende al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Condomini
Potranno usufruire del superbonus 110 anche i contribuenti degli immobili condominiali per spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, soltanto se entro il 25 novembre 2022 sia stata presentata la Cila (con una seguente riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).
Non rispettando questo requisito, il sostegno viene ridotto di un anno, quindi potrà essere applicato per le spese sostenute entro il 2022, ma con una riduzione al 90% nel 2023, e nella stessa misura per il 2024 e 2025.
Villette
Diverso sarà per villette e case unifamiliari: si potrà ottenere il superbonus 110 solo per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 e soltanto se entro il 30 settembre 2022 i lavori sono stati effettuati nella percentuale del 30% del complessivo intervento.
Se cosi non fosse, potranno usufruire della detrazione al 90% fino al 31 dicembre 2023, con un reddito di riferimento inferiore ai 15.000 euro.